Art. 13.

      1. La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.
      2. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla

 

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attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.
      3. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del comma 1 l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.